Art. 3.
(Compiti della Commissione).

      1. La Commissione ha il compito di:

          a) accertare i costi degli organi politico-amministrativi dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dei principali enti pubblici;

          b) ricostruire l'evoluzione nel tempo della composizione e del costo degli organi di cui alla lettera a);

          c) effettuare confronti internazionali fra le strutture e i costi degli organi politico-amministrativi italiani, di cui alla lettera a), e quelli di analoghi organismi di Paesi con caratteristiche simili all'Italia;

          d) predisporre una relazione conclusiva nella quale, dopo avere dato conto di quanto accertato relativamente agli aspetti di cui alle lettere a), b) e c), formula proposte volte alla riduzione o al contenimento dei costi relativi, motivando le proprie proposte e indicando tempi e modalità per il conseguimento di tali obiettivi.